La normativa scolastica italiana rende possibile il riconoscimento degli studi effettuati. Il Testo Unico sulla scuola n. 297/94, art. 192, consente l’iscrizione di giovani provenienti da un corso all’estero senza perdere l’anno, previa un’eventuale prova integrativa su alcune materie indicate dal Consiglio di Classe. Inoltre la Circolare del Ministero dell’Istruzione n. 181 del 17/3/97 sottolinea il valore dell’esperienza di studio all’estero e prevede che il Consiglio di Classe acquisisca dalla scuola straniera i risultati degli studi compiuti dagli studenti all’estero. Il Ministero dell’Istruzione ha chiarito in una recente nota (843/2013) che le esperienze di studio all’estero sono “parte integrante dei percorsi di formazione e di istruzione” e che sono “valide per la riammissione nell’istituto di provenienza”. Di norma i partecipanti ai programmi Intercultura ottengono il riconoscimento dell’anno (la maggior parte degli studenti parte dopo aver concluso il terzo anno delle superiori e rientra direttamente al quinto). Durante l’anno e al termine dell’esperienza Intercultura fornisce tutti i necessari consigli il partecipante affinchè compia tutti i passi necessari per il reinserimento. Tuttavia è importante comprendere che è una responsabilità dello studente concordare con i propri insegnanti le modalità di riammissione e recuperare il programma non svolto nelle materie che non si sono potute studiare all’estero.